Art. 9.
(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative).

      1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,

 

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sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione del provvedimento per estratto, da affiggere nella casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto e nella prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma»;

          b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

              «Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dall'indicazione, recata in calce al verbale di contestazione o in fogli allegati ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnola e araba».